Statuto dell’Associazione “Puglia Club Trieste – ODV”

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1) Denominazione -sede – durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ Puglia Club Trieste – ODV” di seguito denominata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trieste non comporta modifica statutaria salvo apposita delibera dell’organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
4. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Puglia Club Trieste – ODV” .
5. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione dell’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale.
Art. 2) Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti e nei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3) Carattere associativo
1. L’associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politica-partitica, religiosa e razziale. Non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria di suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
4. L’associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati
Art. 4) Finalità
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
Art. 4) Attività
Essa intende operare nei settori di cui all’art.5 D.Lgs 117/17, lettere U e I :

• U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

• I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del presente articolo;

• L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio;

• L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 6) Patrimonio
1. Il patrimonio dell’associazione è formato:
• dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali -finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall’ organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:
• i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione dell’ organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
• le convenzioni sono accettate con delibera dell’ organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
• da beni dell’associazione, siamo essi mobili, immobili e mobili registrati:
• I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
• Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 7) Quote sociali
1. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 8) Diritti degli associati sul patrimonio sociale
1. Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5.
Art. 9) Responsabilità ed assicurazione
1. L’associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
3. L’associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L’associazione, previa delibera dell’ organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 10) Ammissione
1. All’associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall’ organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato entro 60 giorni.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmettibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
Art. 11) Diritti degli associati
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
4. Hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’organo di amministrazione.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dall’assemblea.
Art. 12) Doveri
1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’associazione ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, rispetto, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta dell’ organo di amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 13) Recesso ed esclusione
1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell’ organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’ organo di amministrazione, con possibilità di presentare controdeduzioni valutabili dall’assemblea.

Titolo IV Organi dell’associazione

Art. 14) Organi
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea
2) l’ organo di amministrazione
3) il presidente
Art. 15) Composizione dell’assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica;
2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa;
3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o per delega. Ogni avente diritto può rappresentare altre tre deleghe.
Art. 16) Convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20(venti) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta l’ organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3( un terzo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere comunicata ai soci almeno 10 ( dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
6. In caso di assoluta urgenza, l’ assemblea può essere convocata dal presidente anche con preavviso inferiore a mezzo telegramma, email, social network, sistema di messaggistica istantanea o comunicazione telefonica.
Art. 17) Validità dell’assemblea
1. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; l’assemblea è validamente costituta qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima.
Art. 18) Votazioni e deliberazioni dell’assemblea
1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. l’assemblea delibera a maggioranza di voti.
3. per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 19) Verbalizzazione dell’assemblea
1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.
Art. 20) Verbalizzazione dell’assemblea
1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza”
Art. 21) Organo di amministrazione
1. L’ organo di amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea degli associati.
2. in caso di dimissioni o decadenza di componenti, l’ organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista di non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l’ organo di amministrazione provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Gli amministratori così subentrati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione vigente.
3. L’organo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello dl presidente; non è ammessa delega.
4. L’organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l’ordine dl giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8(otto) giorni prima della data di convocazione.
5. in caso di assoluta urgenza l’ organo di amministrazione può essere convocato anche con preavviso inferiore a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, l’ organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Art. 22) Durata e funzioni
1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.
2. L’ organo di amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti e almeno ogni tre mesi.
3. L’ organo di amministrazione:
• svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
• svolge tute le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
• predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
• approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
• sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
• delibera l’ammissione di nuovi soci;
• provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
• deliberare sull’espulsione dei soci.
Art. 23) Il presidente
1. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed l’ organo di amministrazione e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e dell’ organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
Art. 24) Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 25) Il segretario
1. L’associazione ha un segretario nominato dall’ organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell’ organo di amministrazione e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’associazione;
d) è responsabile della corrispondenza dell’associazione;
Art. 26) Il tesoriere
1. L’associazione ha un tesoriere nominato dall’ organo di amministrazione il quale
a) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari di beni dell’associazione;
b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’ organo di amministrazione o dal presidente
c) predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Titolo V Il bilancio

Art. 27) Bilancio consuntivo e preventivo
1. Il bilancio consuntivo dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal tesoriere e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 28) Regolamento interno
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell’ organo di amministrazione.
Art. 29) Scioglimento
1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per altre cause di cui all’art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione, i beni saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art. 30) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall’assemblea ordinaria dei soci
Il Presidente
il Segretario