STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIA CLUB
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 1. E' costituita l'associazione denominata “PUGLIA CLUB” senza finalità lucrative ed apolitica, con sede in Trieste, Molo dei Bersaglieri n°3, Stazione Marittima.
Articolo 2. L'Associazione ha durata indefinita.
Articolo 3. L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative culturali e ricreative per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni della Puglia, divulgandone la conoscenza nell'ambito del territorio del Comune di Trieste e della provincia di Trieste. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi può compiere qualsiasi atto giuridico ed assumere tutti i diritti e gli obblighi compatibili con la sua natura. Il tutto sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentazioni in materia.SOCI
Articolo 4. Il numero dei soci è illimitato. I soci dell'Associazione sono: Soci ordinari, soci straordinari, soci benemeriti, soci simpatizzanti e soci sostenitori. Sono soci ordinari coloro che sono nati in Puglia e risiedono nel Comune di Trieste o della Provincia di Trieste. Sono soci straordinari coloro che sono nati in Puglia e che non risiedono nel Comune di Trieste o Provincia. Sono soci benemeriti tutti coloro che per prestigio sociale o per la posizione ricoperta nella vita pubblica contribuiscono in modo notevole agli scopi dell'Associazione. Sono soci simpatizzanti coloro che pur non essendo nati in Puglia condividono le finalità dell'Associazione. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono con versamenti cospicui in denaro o altri beni e servizi all'incremento del patrimonio dell'Associazione.
Articolo 5. Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che si riserva di accettarla.
Articolo 6. I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali in carica. Essi hanno diritto: di partecipare con voto alle assemblee; di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione nei modi previsti per il conseguimento dei suoi scopi.
Articolo 7. I soci ordinari, straordinari e simpatizzanti dovranno versare una quota sociale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa.
Articolo 8. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, per morosità o per causa di morte. La qualifica di socio non può essere trasmessa all'erede o legatario.
Articolo 9. Il socio che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente dell'Associazione, il quale ne informa il Consiglio Direttivo.
Articolo 10. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio:
- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificati motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
Articolo 11. Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, non hanno diritto a liquidazione di alcun genere.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 12. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da donazioni, lasciti o erogazioni;
- da contributi di privati o enti pubbliche da ogni altro provento occasionale o continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- dalle quote associative annuali;
- dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.
Articolo 13. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consigli Direttivo predispone il bilancio finanziario di previsione dell'esercizio successivo. Alla fine dell'esercizio l'Associazione sulla base della documentazione del tesoriere redige il conto consuntivo della gestione che è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio.
ORGANI SOCIALI
Articolo 14. Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 15. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in via ordinaria ogni anno entro il 30 (trenta) marzo, ed in via straordinaria quando lo stesso consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità o venga richiesta da almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea viene fatta a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio ovvero mediante avviso contenente l'ordine del giorno, che dovrà essere affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Spetta all'Assemblea:
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Articolo 16. Le assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione, quando sono presenti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Quando si tratta di deliberazioni relative a modifiche statutarie, è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti. Ciascun socio ha un voto. Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori sono eletti a scrutinio segreto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci ordinari, straordinari e simpatizzanti in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Possono assistere all'Assemblea anche i soci benemeriti e sostenitori. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori. Ciascun socio può rappresentare un solo socio assente.
Articolo 17. Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo constatare la regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento e di voto, accertare la regolarità dell'Assemblea e presiederla salvo designazione di altro Socio da parte dell'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente. Il processo verbale della riunione dell'Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti tra i soci ordinari dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si articola in due sezioni; la prima culturale e la seconda ricreativo-sociale, alle quali, su designazione del Presidente, sono preposti due responsabili. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Consiglieri che venissero nominati in sostituzione di altri Consiglieri comunque cessati dureranno in carica quanto sarebbero rimasti i loro predecessori. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e, per la redazione dei verbali, un segretario. Nessun compenso è dovuto, ai membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 19. Il Consiglio Direttivo delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sull'ammontare della quota annua di associazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- redigere i bilanci corredati della relazione sull'attività dell'Associazione;
- comunicare la relazione ed i bilanci al Collegio dei Revisori;
- dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea conformemente alle finalità statutarie.
PRESIDENTE
Articolo 20. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e da privati i pagamenti di qualsivoglia genere ed a qualsiasi titolo, con facoltà di quietanzare ed esonerare l'Ente e la persona pagante da ogni responsabilità al riguardo, nonché di sottoscrivere qualsiasi atto per conto dell'Associazione, stipulare e convenire obbligazioni nell'interesse dell'Associazione stessa. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di ipedimento di quest'ultimo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 21. Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, eletti tra i soci ordinari per un biennio dall'Assemblea, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige la relazione al bilancio annuale, può accertare la consistenza di cassa e procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
CONTROVERSIE
Articolo 23. Qualunque controversia che potesse insorgere fra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi nell'interpretazione e nell'esecuzione dello Statuto, dovrà essere risoluta da un Collegio di Probiviri, composto di tre soci nominati ogni due anni dall'Assemblea dei soci. I Probiviri decideranno inappellabilmente e come amichevoli compositori. Il Collegio dei Probiviri delibera altresì su ricorso scritto dell'interessato in merito alla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensidell'articolo 10 dello Statuto.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 24. Il funzionamento amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da deliberarsi dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25. Per tutto quanto non è contemplato dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Statuto

